Il 22 dicembre 2016 è stata pubblicata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la Delibera 786/2016/R/EEL.
Di seguito una sintesi della delibera, in particolare per quanto riguarda le verifiche delle protezioni di interfaccia degli impianti di produzione (invitiamo comunque a consultare la normativa nella sua interezza).

VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW

Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:

a) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

b) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;

c) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;

d) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.

Se le verifiche periodiche non vengono fatte, il gestore di rete, durante il primo mese successivo alla scadenza, invia un sellecito a farle, tramite il portale informatico previsto dal TICA, oppure tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, o anche con posta elettronica certificata.
Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano fatto le le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete informa il GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.

Il link da cui scaricare la normativa è il seguente:

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/786-16.pdf