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Codici per usi esenti da accisa

Questa categoria comprende i consumi di energia elettrica che, pur rientrando nel campo di applicazione dell’accisa, beneficiano di una specifica esenzione prevista dalla normativa.

I consumi classificati con questi codici non generano debito d’imposta e vengono dichiarati:

Elenco codici

CodiceDescrizione
L1Energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità
L2Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata da imprese di autoproduzione
L3Impieghi per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie
L4Impieghi per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
L5Consumi domestici agevolati fino a 150 kWh/mese
L6Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari
L7Forniture ad organizzazioni internazionali riconosciute
L8Forniture alle forze armate degli Stati NATO
L9Forniture effettuate nell’ambito di accordi internazionali con esenzione IVA e accisa

L1 - Produzione di energia elettrica

Energia elettrica utilizzata direttamente per produrre energia elettrica o per mantenere la capacità produttiva degli impianti.

Esempi:

  • servizi ausiliari di centrale;
  • sistemi di controllo e protezione;
  • impianti necessari al funzionamento della produzione.

L2 - Autoproduzione da fonti rinnovabili

Energia elettrica prodotta mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e consumata dall’impresa autoproduttrice in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

È uno dei codici più rilevanti per le officine elettriche alimentate da:

  • impianti fotovoltaici;
  • impianti idroelettrici;
  • impianti eolici;
  • altre fonti rinnovabili previste dalla normativa.

L3 - Trasporto ferroviario

Energia elettrica utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.

L4 - Trasporto urbano e interurbano

Energia elettrica utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano.

Esempi:

  • tram;
  • filovie;
  • metropolitane;
  • altri sistemi di trasporto pubblico elettrificati.

L5 - Consumi domestici agevolati

Consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica dell’utente con:

  • potenza impegnata fino a 3 kW;
  • consumo mensile fino a 150 kWh.

L’eventuale eccedenza rispetto ai limiti previsti segue il normale trattamento fiscale.

L6 - Relazioni diplomatiche e consolari

Forniture effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L7 - Organizzazioni internazionali

Forniture ad organizzazioni internazionali riconosciute e ai relativi membri nei limiti previsti dagli accordi internazionali applicabili.

L8 - Forze armate NATO

Forniture alle forze armate degli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico per gli usi consentiti dalla normativa.

L9 - Accordi internazionali

Energia elettrica destinata ad essere consumata nell’ambito di accordi stipulati con Paesi terzi o organizzazioni internazionali che prevedono l’esenzione sia dall’IVA sia dall’accisa.

Differenza rispetto agli usi non sottoposti

Gli usi esenti non sono fuori dal campo di applicazione dell’accisa.

L’accisa sarebbe normalmente dovuta, ma una specifica disposizione normativa ne prevede l’esenzione.

Consumo
Accisa applicabile
Esenzione prevista dalla legge
Nessuna accisa

Relazioni con le altre categorie

Codici di destinazione d'uso

├── Non sottoposti
│     ↓
│     J / C
├── Esenti
│     ↓
│     L / C
└── Assoggettati
      M / E

Riferimenti normativi

Art. 52, comma 3, D.Lgs. 504/1995

Definisce i principali casi di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica.

Art. 17, comma 1, D.Lgs. 504/1995

Disciplina le esenzioni connesse a relazioni diplomatiche, organizzazioni internazionali e forze armate.

Circolare ADM 32/2025 - Allegato 1

Definisce i codici L1-L9 utilizzabili nelle dichiarazioni semestrali dell’energia elettrica.