Chi deve presentarla
I proprietari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono normalmente titolari di officina elettrica, cioè di un sistema (“officina”) per la produzione di energia elettrica [5], e, in quanto tali, devono presentare la dichiarazione dell’energia elettrica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [2].
La dichiarazione serve a comunicare l’energia prodotta, consumata, acquistata, venduta o trasportata e non implica necessariamente il pagamento dell’accisa.
1. Chi deve presentare la dichiarazione
Devono presentare la dichiarazione i soggetti che producono, consumano, vendono o trasportano energia elettrica nei casi previsti dal TUA [2][3].
Tra questi rientrano:
- venditori di energia elettrica;
- titolari di officine elettriche di produzione;
- titolari di officine elettriche di acquisto;
- produttori che cedono integralmente l’energia alla rete;
- gestori di reti di trasmissione e distribuzione.
2. Tra chi presenta la dichiarazione, chi è obbligato al pagamento dell’accisa
Sono obbligati al pagamento dell’accisa i soggetti individuati dall’art. 53 del TUA [2].
Tra questi rientrano:
- venditori di energia elettrica;
- titolari di officine elettriche di produzione per uso proprio;
- titolari di officine elettriche di acquisto per uso proprio;
- altri soggetti espressamente previsti dall’art. 53.
3. Tra chi sarebbe obbligato al pagamento, chi è esente
Alcuni soggetti, pur essendo tenuti alla dichiarazione e pur rientrando tra i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, beneficiano di specifiche esenzioni previste dalla normativa [1].
Il caso più comune è quello dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW e autoconsumata dall’impresa, che beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b) del TUA [1].
In questo caso il soggetto:
- deve presentare la dichiarazione;
- è un soggetto obbligato al pagamento dell’accisa;
- non deve versare l’accisa in quanto esente.
Riferimenti normativi
[1] D.Lgs. 504/1995, art. 52 - Oggetto dell’imposizione
Disciplina:
- applicazione dell’accisa sull’energia elettrica;
- casi di non assoggettamento;
- esenzioni.
Riferimenti principali:
- art. 52, comma 2, lettera a): energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW non sottoposta ad accisa;
- art. 52, comma 3, lettera b): energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW e consumata in autoconsumo dall’impresa esente da accisa.
[2] D.Lgs. 504/1995, art. 53 - Soggetti obbligati e adempimenti
Disciplina:
- soggetti obbligati al pagamento dell’accisa;
- denuncia dell’attività;
- autorizzazioni e licenze;
- obblighi dichiarativi.
Riferimenti principali:
- art. 53, comma 1, lettera a): venditori di energia elettrica;
- art. 53, comma 1, lettera b): esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- art. 53, comma 8: obbligo di presentazione della dichiarazione.
[3] D.Lgs. 504/1995, art. 53-bis - Produttori e soggetti non obbligati
Disciplina:
- soggetti non obbligati al pagamento dell’accisa;
- obblighi dichiarativi e comunicazioni verso ADM.
Riferimenti principali:
- produttori che cedono integralmente l’energia prodotta alla rete;
- gestori delle reti di trasmissione e distribuzione.
[4] Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 marzo 2026
Disciplina:
- modalità di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative all’energia elettrica;
- definizioni di venditore, autoproduttore, consumatore-venditore e vettoriante;
- disciplina delle dichiarazioni periodiche e degli adempimenti informativi verso ADM.
