RisorseDichiarazione dei consumiChi deve presentarla

Chi deve presentarla

I proprietari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW sono normalmente titolari di officina elettrica, cioè di un sistema (“officina”) per la produzione di energia elettrica [5], e, in quanto tali, devono presentare la dichiarazione dell’energia elettrica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [2].

La dichiarazione serve a comunicare l’energia prodotta, consumata, acquistata, venduta o trasportata e non implica necessariamente il pagamento dell’accisa.

1. Chi deve presentare la dichiarazione

Devono presentare la dichiarazione i soggetti che producono, consumano, vendono o trasportano energia elettrica nei casi previsti dal TUA [2][3].

Tra questi rientrano:

  • venditori di energia elettrica;
  • titolari di officine elettriche di produzione;
  • titolari di officine elettriche di acquisto;
  • produttori che cedono integralmente l’energia alla rete;
  • gestori di reti di trasmissione e distribuzione.

2. Tra chi presenta la dichiarazione, chi è obbligato al pagamento dell’accisa

Sono obbligati al pagamento dell’accisa i soggetti individuati dall’art. 53 del TUA [2].

Tra questi rientrano:

  • venditori di energia elettrica;
  • titolari di officine elettriche di produzione per uso proprio;
  • titolari di officine elettriche di acquisto per uso proprio;
  • altri soggetti espressamente previsti dall’art. 53.

3. Tra chi sarebbe obbligato al pagamento, chi è esente

Alcuni soggetti, pur essendo tenuti alla dichiarazione e pur rientrando tra i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, beneficiano di specifiche esenzioni previste dalla normativa [1].

Il caso più comune è quello dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW e autoconsumata dall’impresa, che beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b) del TUA [1].

In questo caso il soggetto:

  • deve presentare la dichiarazione;
  • è un soggetto obbligato al pagamento dell’accisa;
  • non deve versare l’accisa in quanto esente.

Riferimenti normativi

[1] D.Lgs. 504/1995, art. 52 - Oggetto dell’imposizione

Disciplina:

  • applicazione dell’accisa sull’energia elettrica;
  • casi di non assoggettamento;
  • esenzioni.

Riferimenti principali:

  • art. 52, comma 2, lettera a): energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW non sottoposta ad accisa;
  • art. 52, comma 3, lettera b): energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW e consumata in autoconsumo dall’impresa esente da accisa.

[2] D.Lgs. 504/1995, art. 53 - Soggetti obbligati e adempimenti

Disciplina:

  • soggetti obbligati al pagamento dell’accisa;
  • denuncia dell’attività;
  • autorizzazioni e licenze;
  • obblighi dichiarativi.

Riferimenti principali:

  • art. 53, comma 1, lettera a): venditori di energia elettrica;
  • art. 53, comma 1, lettera b): esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
  • art. 53, comma 8: obbligo di presentazione della dichiarazione.

[3] D.Lgs. 504/1995, art. 53-bis - Produttori e soggetti non obbligati

Disciplina:

  • soggetti non obbligati al pagamento dell’accisa;
  • obblighi dichiarativi e comunicazioni verso ADM.

Riferimenti principali:

  • produttori che cedono integralmente l’energia prodotta alla rete;
  • gestori delle reti di trasmissione e distribuzione.

[4] Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 marzo 2026

Disciplina:

  • modalità di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni relative all’energia elettrica;
  • definizioni di venditore, autoproduttore, consumatore-venditore e vettoriante;
  • disciplina delle dichiarazioni periodiche e degli adempimenti informativi verso ADM.