di Sergio Ferraris*
Liberi dagli oneri di sistema? Può succedere. La delibera ARG/elt199/11-TIT dell’ Autorità per l’Energia e Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), infatti, ha stabilito l’esenzione per il pagamento degli oneri di sistema per l’energia prelevata dalla rete che serve per i servizi ausiliari di generazione.
Ossia sull’elettricità prelevata dalla rete e che serve per il funzionamento di un impianto questi oneri non si pagano. Lo stabilisce l’articolo 19 dell’allegato A della delibera in questione che recita: «i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione […] in relazione all’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi», il tutto salvo quanto previsto al comma successivo che dice: «si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione […] come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l’impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l’anno solare nel quale si è verificato il supero».
In pratica l’esenzione riguarda gli oneri relativi all’energia elettrica consumata prelevandola dalla rete, sia durante la produzione dell’energia elettrica, da sistemi accessori quali quelli per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l’illuminazione, la videosorveglianza dei locali connessi con l’esercizio della centrale, per l’impianto dell’acqua di raffreddamento, di movimentazione del combustibile, gli impianti di pompaggio, nonché i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all’esercizio.
Nello specifico per gli impianti fotovoltaici sono compresi in questo elenco l’illuminazione notturna del campo, l’alimentazione dell’impianto di sorveglianza e antifurto, i consumi della guardiania.
Per essere certi nell’identificare i servizi compresi nell’esenzione si può fare riferimento alla definizione dei “Servizi Ausiliari” di Eurelectric che di recente ne ha inserito parecchi altri come l’illuminazione e il condizionamento. L’esonero da questa quota, però non è automatica.
L’articolo 19, infatti, è chiaro. è necessario far fare una perizia asseverata dal un soggetto indipendente (non quindi il tecnico che ha realizzato l’impianto), con un progetto e una descrizione dei sistemi ausiliari che deve essere inviata al distributore. Solo dopo aver fatto ciò si può iniziare a non pagare questi oneri e l’esenzione non è retroattiva, ma bisogna fare attenzione.
Questa facilitazione è concessa solo agli impianti che non utilizzano lo scambio sul posto e che abbiano, quindi, un POD dedicato ai servizi ausiliari. In pratica solo gli impianti che immettono in rete tutta l’elettricità prodotta possono beneficiare di questa possibilità.
*giornalista scientifico, direttore di QualEnergia